Art. 2.
(Destinatari degli interventi).

      1. Il difensore civico, ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti e degli organi di controllo istituiti all'interno delle singole amministrazioni, interviene secondo le competenze di cui al presente articolo.
      2. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:

          a) amministrazioni statali, centrali e periferiche;

          b) aziende statali;

          c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;

          d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale;

 

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          e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale.

      3. Il difensore civico regionale interviene nei confronti di:

          a) amministrazioni regionali;

          b) aziende regionali;

          c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza delle regioni;

          d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale regionale;

          e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale regionale.

      4. Il difensore civico locale interviene nei confronti di:

          a) amministrazioni provinciali ed enti locali;

          b) aziende provinciali, comunali ed intercomunali, consorzi pubblici locali ed istituzioni;

          c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza provinciale o comunale;

          d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale provinciale, sovracomunale, comunale o circoscrizionale;

          e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale provinciale o comunale.