1. Il difensore civico, ferme restando le competenze delle autorità amministrative indipendenti e degli organi di controllo istituiti all'interno delle singole amministrazioni, interviene secondo le competenze di cui al presente articolo.
2. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti di:
a) amministrazioni statali, centrali e periferiche;
b) aziende statali;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale.
3. Il difensore civico regionale interviene nei confronti di:
a) amministrazioni regionali;
b) aziende regionali;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza delle regioni;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale regionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale regionale.
4. Il difensore civico locale interviene nei confronti di:
a) amministrazioni provinciali ed enti locali;
b) aziende provinciali, comunali ed intercomunali, consorzi pubblici locali ed istituzioni;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza provinciale o comunale;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale provinciale, sovracomunale, comunale o circoscrizionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale provinciale o comunale.